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Ordinanza Sindacale n. 2/2026 - APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI

Ordinanza Sindacale n. 2/2026 - APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI

Data :

17 giugno 2026

Categorie:
Comune
Ordinanza  Sindacale n. 2/2026 - APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI
Municipium

Descrizione

Città di Caiazzo

Ordinanza   del Sindaco
N.2 del 15/06/2026 

 APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI

 

 

   VISTO il D. Lgs. n 267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art. 54, comma 4;

VISTO il D. Lgs. n. 1/2018, recante il Codice di protezione civile”, il quale, all’art.3, comma 1, lettera c), individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all’art. 6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

VISTE le raccomandazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri per la campagna estiva antincendio prot. n. MIN _MUSUMECI – 0001714-P-26/05/2026;

VISTA la Legge n. 353 del 2000 Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

  VISTO l’art. 14, comma 8 del D.L. 24/06/2014 n. 91, conv. con mod. dalla L. 11 agosto 2014 n. 116;

VISTO il decreto-Legge 8 settembre 2021, n. 120 coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2021, n. 155, recante: «Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile» ed, in particolare, le misure introdotte concernenti il rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione del rischio incendi boschivi, anche con riferimento alle zone d’interfaccia urbano-rurale, nonché dell’apparato sanzionatorio;

  VISTA la L.R. n.11 del 7 maggio 1996 "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del Suolo"; VISTA la Legge regionale n. 12 del 2017 e s.m.i. “Legge di Protezione Civile in Campania;

VISTO il Regolamento Regionale 28 settembre 2017 n. 3, recante il "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale";

VISTO il D.lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. Norme in materia ambientale”;

 VISTO il R.D. n. 3267 del 30/12/1923 che dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;


 VISTO il D.lgs. n. 1/2018, recante il “Codice di protezione civile”, che all’art. 16, comma 1, individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

VISTO il “Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 2025-2027” approvato con DGR n. 368 del 16/06/2025;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 212 del 09/06/2026 con il quale è stato reso noto lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull’intero territorio della regione Campania valevole dal 15 giugno 2026 al 30 settembre 2026;

VISTE le norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi, di cui agli articoli 75 e 76 del “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale” n. 3/2017 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che l’art. 16, comma 1, del D.lgs n.1/2018 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

ATTESO che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

 

RICHIAMATI I DIVIETI

vigenti durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi valevole dal 15 giugno 2026 al 30 settembre 2026;

   DIVIETO di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione (art. 182, comma 6-bis, D.Lgs. n. 152 del 2006);

   DIVIETO di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, dal giugno al 20 settembre (art. 25, c.1 lett. f, Legge regionale n. 26/2012);

   DIVIETO di accendere fuochi all’aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 m da essi, nonché nei pascoli (art. 75, c. 1 e 3, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017);

   DIVIETO di compiere le seguenti attività nei boschi e nei pascoli (art. 75, c. 4, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017):

-   usare motori o fornelli che producano faville o brace;

-   usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;

-   far brillare mine;

-   fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio come, ad esempio:

  gettare fiammiferi o sigarette accese;

  sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti. regolamenti vigenti.

 

  DIVIETO di accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come “lanterne volanti”, dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici a una distanza non inferiore a 1 km dalle superfici boscate e pascoli, salvo eventuali deroghe autorizzate con Ordinanza del Sindaco nel caso di manifestazioni pubbliche, con l’apprestamento di relative misure di prevenzione incendi. Per le trasgressioni al presente divieto si applicano le sanzioni previste dal c.6, art.10, della legge 21 novembre 200, n.353 e ss.mm.ii..

ORDINA

1)  Disposizioni per gli Enti di gestione di Infrastrutture e servizi

Alle società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo - in ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 75, c. 14, del Regolamento regionale 3/2017 - alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi) confinanti con aree boscate o ricadenti in prossimità di esse, creando idonee fasce di protezione al fine di evitare la propagazione degli incendi. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tenda a chiudere la sede stradale, al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio. All’interno delle aree protette istituite ai sensi della normativa vigente si applica la specifica normativa nonché e le eventuali ulteriori disposizioni adottate dall’Ente di gestione.

2)   Aree di interfaccia urbano-rurale - Attività turistiche e ricettive

Ai proprietari di zone di interfaccia urbano-rurale, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e di provvedere la ripulitura dell’area circostante l’insediamento - per un raggio di almeno metri venti - mediante il taglio della vegetazione erbacea e arbustiva, rovi e necromassa, e l’eliminazione di tutte le fonti di possibile innesco, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali di cui all’art. 75 c.15 del Regolamento n.3 /2017 e ss.mm.ii.. Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l’individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili e di idonei sistemi di difesa antincendio, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità.

3)   Gestione dei terreni incolti e al riposo e divieto di bruciatura della vegetazione spontanea

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, di realizzare fasce protettive o precese prive di residui di vegetazione - di larghezza non inferiore a 5 metri - lungo tutto il perimetro del proprio fondo, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti. Si richiama l’OBBLIGO, di cui all’art. 75, c. 14-bis, del Regolamento regionale n.3/2017, per i proprietari frontisti delle strade confinanti con aree boscate, o ricadenti in prossimità di esse, di mantenere sgombre da vegetazione le banchine e le scarpate di loro competenza. Si richiama, altresì, il rispetto delle norme in materia di applicazione del regime di condizionalità di cui all’art.3, c.4 lett.a) del D.M. n.2588 del 20/03/2020, inerente gli impegni relativi alle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA 6) e alla delibera di Giunta regionale n. 341 del 09/07/2020 recante “Approvazione dell’elenco degli impegni di condizionalità in agricoltura applicabili a livello regionale in attuazione del DM n. 2588/2020.

4)   Obbligo di realizzazione delle fasce protettive dei campi coltivati e divieti di abbruciatura delle stoppie e dei residui vegetali

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, di realizzare perimetralmente e all’interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva arata sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno metri cinque e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. Si richiama il DIVIETO assoluto di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione, ai sensi dell’art. 182 c.6-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006. Si richiama, altresì, il DIVIETO di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, vigente dal giugno al 20 settembre, di cui all’art. 25, c.1 lett. f) della Legge regionale n. 26/2012.

5)   Attività ad alto rischio esplosivo

Ai proprietari di attività ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), ubicate nelle aree rientranti nella definizione di cui all’art. 2 della L. n. 353/2000, di comunicare al Comune i riferimenti della propria sede e di quelle periferiche nonché i riferimenti e recapiti del responsabile dell’attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno essere adottate tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e

 

regionali, al fine di impedire l’innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati alla Protezione Civile della Regione Campania onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Si richiama il DIVIETO, di cui all’art. 76 del Regolamento Regionale n.3/2017, di impianto di fornaci, depositi o fabbriche di qualsiasi genere che possano innescare incendio ed esplosioni, all’interno dei boschi o a meno di mt. 100 da essi.

6)   Aree boscate

Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati. Sono effettuate anche spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell’altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale. Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti semplificati, nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti. 4 COMUNE DI CAIAZZO n.0009346 del 11-06-2025 - arrivo

VIGILANZA E SANZIONI

7)   Vigilanza

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia urbano- rurale, perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

8)   Sanzioni

La mancata osservanza dei divieti e degli obblighi sopraelencati, comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione statale e regionale vigente, nonché l’applicazione delle sanzioni penali in caso di violazione delle norme di cui agli artt. 423, 423-bis, 449 e 650 c.p.. Ogni altra violazione relativa alla mancata esecuzione degli interventi di prevenzione - per cui non sia già prevista una specifica sanzione - è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs. 267/2000.

9)   Norme applicabili

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi emanato ai sensi della L. R. n. 12/2017 e del Regolamento Regionale n. 3/2017.

Dispone che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Caiazzo, nonché mediante affissione di manifesti su tutto il suo territorio.

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza a:

-          Comando Polizia Municipale,

-          Servizi dell’Ente;

-          Comando Stazione Carabinieri di Ruviano;

-          Stazione Carabinieri Forestale di Formicola;

-          Provinciale di Caserta;

-          Direzione EAV;

-          Consorzio di Bonifica Sannio-Alifano;

-          Associazioni di volontariato di protezione civile ed AIB attive sul territorio comunale; nonché inviata per conoscenza a:

-          Protezione Civile Regionale

-          Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Caserta;

-          Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Caserta

-          Comando Provinciale dei Carabinieri;

-          Gruppo Carabinieri Forestale

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede competente, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104, recante il “Codice del processo amministrativo”.

Dalla Residenza Municipale, 15/06/2026   

                                                                                                        Il Sindaco
                                                                                                           Geom. STEFANO GIAQUINTO

 

Ultimo aggiornamento: 17 giugno 2026, 16:28

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