Descrizione
ORDINANZA DEL Settore V - POLITICHE DEL TERRITORIO
N. 1 DEL 05-06-2026
Oggetto: Divieto temporaneo di introduzione e utilizzo di fiori freschi e di ceri/lumini a combustione nel cimitero comunale durante il periodo estivo per motivi igienico-sanitari e di sicurezza. - dall' 08.06.2026 al 30.09.2026
VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265; VISTO il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante il "Regolamento di Polizia Mortuaria"; VISTO l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e i regolamenti locali di Polizia Urbana;
RILEVATO che nel periodo estivo, l'elevato aumento delle temperature stagionali comporta:
• Un rapido processo di ristagno e decomposizione dell'acqua nei vasi portafiori, che diventa causa di esalazioni sgradevoli e potenziale focolaio per la proliferazione di insetti vettori di malattie infettive;
• Il rischio di liquefazione della cera dei lumini votivi tradizionali, con conseguente imbrattamento delle lapidi, dei monumenti e dei camminamenti, nonché il potenziale rischio di innesco di principi di incendio o emissione di fumi nocivi in aree scarsamente ventilate;
RITENUTO pertanto necessario, a tutela della salute pubblica, dell'igiene, della sicurezza e del decoro del cimitero comunale, adottare provvedimenti restrittivi temporanei;
ORDINA
Nel periodo compreso dal 08.06.2026 al 30.09.2026:
1. Il divieto assoluto di introduzione e utilizzo di fiori freschi recisi all'interno del cimitero comunale. Il personale cimiteriale è autorizzato alla rimozione d'ufficio dei fiori già esistenti che presentino segni di decadimento o decomposizione.
2. Il divieto assoluto di introduzione e accensione di ceri, lumini e candele tradizionali a cera/combustione (sia liberi che all'interno di fiammiferi o lanterne), per ragioni di sicurezza, prevenzione incendi e decoro.
Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 (da un minimo di € 25,00 a un maximum di € 500,00).
DISPONE
Al Personale Custode: di garantire la rigorosa osservanza della presente ordinanza, vigilando sul corretto comportamento dei visitatori e sul rispetto del luogo sacro.
Al Comando di Polizia Locale: di far rispettare la presente ordinanza.
Alla Segreteria Generale: di dare la massima e tempestiva diffusione alla presente ordinanza mediante:
o Pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di Caiazzo.
o Inserimento nella home page del sito web istituzionale e sui canali social ufficiali dell'Ente.
INFORMA
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Campania entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
CAIAZZO, 05.06.2026
Il Responsabile
dott. Sergio de Luca
A cura di
Allegati
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Ultimo aggiornamento: 10 giugno 2026, 09:53