Descrizione
ORDINANZA DEL SINDACO
N. 1 DEL 27-04-2026
Oggetto: TAGLIO SIEPI E RAMI NELLE FASCE DI RISPETTO E PULIZIA FOSSI DI SCOLO.
Visto il D. Lgs. del 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i., che:
- all’art. 29 prevede: “I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che
nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie”;
- all’art. 30 prevede: “I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l’incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze”;
- all’art. 31 prevede: “I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi”
Visto l’art. 639 del Codice Penale che testualmente dice:
“Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire duecentomila” (€ 103.29)
Accertato che ai bordi delle strade spesso la vegetazione spontanea si dirama dagli entrostanti fondi rustici di proprietà privata e che tale fenomeno, se non adeguatamente contrastato, può arrivare ad invadere la sede stradale e le relative pertinenze, con grave pregiudizio per la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e con nocumento ai valori paesaggistici ed ambientali delle zone interessate.
Verificato che detta vegetazione, oltre a creare intralcio alla circolazione veicolare e pedonale conseguente alla limitazione della visibilità ed all’invasione della sede stradale, è anche fonte di inconvenienti igienico-sanitari per la possibile proliferazione di insetti e ratti.
Rilevato, inoltre, che dai terreni adiacenti risulta crescente il manifestarsi di tracimazione delle acque piovane sulle sedi delle strade con conseguente caduta di detriti, ramaglie e fogliame di ogni genere con grave pregiudizio per la viabilità e per la sicurezza delle persone e delle cose.
Visti gli artt. 181 e seguenti del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e relativo sistema sanzionatorio, che dettano disposizioni in materia di classificazione, recupero, smaltimento nonché divieto di abbandono e di
deposito incontrollato dei rifiuti urbani, ai quali sono parificati i rifiuti vegetali.
Visti gli artt. 891 e seguenti del Codice Civile, in materia di distanza di piantumazione degli alberi dai confini.
Ritenuto di fondamentale importanza il rispetto delle sopra citate norme, per la tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di
decoro pubblico.
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto in base al D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 contenente il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
ORDINA
Ai proprietari, affittuari, conduttori e detentori, a qualsiasi titolo, di immobili e di terreni confinanti con aree e strade pubbliche, di eseguire:
1. Le potature dei rami, degli arbusti, delle siepi e dei rovi che si protendono dalle stesse proprietà oltre il ciglio delle strade;
2. Le potature ed il taglio di rami delle “grandi” essenze arboree che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso le strade;
3. La rimozione di alberi, ramaglie, foglie e/o frutti caduti sul piano viabile per effetto delle intemperie, della stagionalità e per qualsiasi altra causa;
4. di provvedere alla regolare regimentazione delle acque meteoriche all’interno delle aree private affinché non si verifichino versamenti straordinari sulla sede stradale;
5. di assicurare la regolare manutenzione dei fossi stradali di scolo e ripristinarli se abbandonati,
ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale che ostacoli il regolare deflusso delle acque;
E’ fatto inoltre obbligo di:
1. provvedere agli interventi sopraccitati entro il 20 maggio 2026 e ogni qualvolta si verifichino le problematiche definite in premessa;
2. adoperarsi affinché le operazioni di manutenzione delle aree a verde non compromettano, durante la loro esecuzione, la sicurezza pubblica e la circolazione di veicoli e/o persone;
3. provvedere all’immediato sgombero di eventuali scarti vegetali qualora i lavori in questione comportino l’invasione delle sedi stradali;
4. eseguire le eventuali nuove piantumazioni nel pieno rispetto delle distanze impartite dagli artt. 891 e seguenti del Codice Civile.
Nell’eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, alla pulizia e alla manutenzione dei fossi di competenza, oltre all’applicazione delle previste sanzioni di legge
(da € 173,00 ad € 694,00) in base ai citati articoli del Codice della Strada) e all’applicazione di eventuali azioni penali per danni arrecati a terzi, i lavori verranno eseguiti d’ufficio dall’Amministrazione Comunale,
senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.
Il Servizio di Polizia Municipale e i restanti organi di polizia stradale sono incaricati di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.
DISPONE
che la presente ordinanza
- sia pubblicata all'Albo Pretorio on line, nonché affissa nei luoghi pubblici;
- sia trasmessa in copia al Comando di Polizia Municipale e al Comando Stazione Carabinieri.
INFORMA
che, a norma dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania entro 60 gg. dalla data della pubblicazione (art. 30 Codice del Processo Amministrativo) ovvero,
entro 120 gg. dalla data della pubblicazione, ricorso straordinario al capo dello Stato (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).
Dalla Residenza Municipale, 27/04/2026
Il Sindaco
Geom. STEFANO GIAQUINTO
A cura di
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Ultimo aggiornamento: 27 aprile 2026, 15:40